Regolamento per la redazione del Prezziario Opere Edili e del Prezziario Impianti Tecnologici Interprovinciali

Regolamento per la redazione del Prezziario Opere Edili e del Prezziario Impianti Tecnologici Interprovinciali

Articolo 1 – Oggetto della rilevazione

Unioncamere del Veneto cura la pubblicazione del Prezziario Opere Edili e del Prezziario Impianti Tecnologici Interprovinciali (di seguito Prezziari).

I prezzi sono rilevati ed elaborati con cadenza annuale e fanno riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, ma su richiesta motivata della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5 possono essere previsti aggiornamenti parziali.

Le quotazioni riportate nei Prezziari hanno natura solo informativa dell’andamento medio del mercato e sono riferite alla costruzione e alla ristrutturazione di un fabbricato privato individuato dettagliatamente nel Prezziario stesso e realizzato nell’area pianeggiante e pedemontana delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono pertanto escluse le aree della provincia di Belluno (fatta salva, per quest’ultimo territorio, la facoltà degli operatori di riferirsi ai Prezziari per tipologie abitative assimilabili a quelle sopra richiamate per caratteristiche e ubicazione) e del centro storico e delle isole della città di Venezia. Le quotazioni possono prevedere sovrapprezzi in relazione a particolari aree e condizioni costruttive.

Le quotazioni delle opere finite sono elaborate secondo la metodologia dell’analisi dei costi base in edilizia.

Articolo 2 – Soggetti attivi e fasi della rilevazione

I soggetti attivi nella fase di rilevazione sono i seguenti:

a) Unioncamere del Veneto (Segreteria);

b) imprese che forniscono i listini dei materiali edili e degli altri settori di rilevazione (Informatori);

c) Tecnici incaricati;

d) Commissioni di verifica e validazione.

La rilevazione dei prezzi è organizzata secondo le seguenti fasi:

a) raccolta di un campione rappresentativo a livello interprovinciale di nominativi degli Informatori (in capo ai Tecnici incaricati);

b) raccolta dei listini prezzi dei materiali (in capo ai Tecnici incaricati);

c) raccolta da fonti ufficiali del costo della manodopera nei vari settori di interesse (in capo ai Tecnici incaricati);

d) verifica delle normative di settore, dei prezzi e delle descrizioni delle voci (in capo ai Tecnici incaricati);

e) elaborazione delle schede di analisi di costo per le opere finite dei settori edili e correlati (in capo ai Tecnici incaricati);

f) verifica, eventuale modifica e successiva validazione delle schede di analisi dei costi e delle relative quotazioni (in capo alle Commissioni Tecniche);

g) pubblicazione della versione digitale del Prezziario nel sito istituzionale (in capo alla Segreteria).

Articolo 3 – Selezione e compiti dei Tecnici incaricati

Al fine di garantire la necessaria professionalità nelle varie fasi della rilevazione i Tecnici devono essere iscritti ad uno degli Albi professionali di riferimento per la materia trattata (geometri, periti industriali, ingegneri e architetti), in possesso dei requisiti morali (autocertificazione dell’assenza di condanne penali e procedimenti in corso), curriculum vitae comprovante una esperienza almeno decennale in materia, e partecipare ad un bando di selezione pubblicato sul sito di Unioncamere del Veneto imperniato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Unioncamere del Veneto affida a Tecnici, esterni all’ente, esperti del settore edile e impiantistico, l’incarico di supportare la Segreteria nella redazione del Prezziario.

In particolare, i Tecnici di cui al comma precedente:

a) individuano gli Informatori rispettando le indicazioni riportate all’art. 4 del presente Regolamento e li contattano;

b) raccolgono dagli Informatori e caricano in un programma informatico di analisi dei costi le quotazioni dei materiali raccolte;

c) raccolgono e caricano i costi della manodopera;

d) curano annualmente l’aggiornamento delle descrizioni dei materiali e delle schede di analisi;

e) interloquiscono con la Segreteria fornendole l’elenco e le schede degli Informatori interpellati e con le Commissioni di verifica e di validazione in merito alle voci, alle descrizioni, alle schede di analisi dei costi e ai prezzi riportati nel Prezzario;

f) partecipano alle riunioni delle Commissioni;

g) forniscono il file PDF e gli altri formati per i principali gestionali tecnici per la pubblicazione del Prezziario;

h) forniscono supporto alla Segreteria in caso di richieste di chiarimenti da parte dell’utenza.

Articolo 4 – Indicazioni per la determinazione dei prezzi, per l’individuazione degli Informatori e la loro turnazione

Allo scopo di garantire affidabilità ed obiettività alla definizione dei prezzi i Tecnici incaricati sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:

  1. i prezzi di ogni sezione tecnica di ciascun Prezziario sono determinati da almeno tre quotazioni fornite da Informatori in attività, del settore oggetto della rilevazione ed appartenenti a province diverse;
  2. gli Informatori interpellati trattano con continuità acquisti o vendite delle merci oggetto della rilevazione, hanno sede o almeno una unità locale in Veneto oppure svolgono attività di rilievo economico in Veneto;
  3. la gestione degli Informatori viene svolta nel rispetto della privacy e dell’anonimato rispetto alla pubblicazione dei Prezziari;
  4. i riferimenti degli Informatori sono comunicati solo ed esclusivamente alla Segreteria.

Allo stesso scopo la Segreteria verifica su un campione pari ad almeno il 10 (dieci) % degli Informatori individuati la presenza dei requisiti morali (non protestati, falliti o in liquidazione ed in regola con il diritto annuo), effettua periodicamente la revisione dell’elenco degli Informatori per assicurare la loro turnazione e la comunica ai Tecnici incaricati.

Nessun compenso viene riconosciuto agli Informatori per l’attività svolta.

Articolo 5 – Commissioni di verifica e di validazione

Al fine di garantire un’attività di verifica, di controllo e di validazione delle attività svolte dalla Segreteria e dai Tecnici incaricati, Unioncamere del Veneto si avvale di due Commissioni Tecniche (una per il settore edile e una per il settore impiantistico) e di sette Commissioni settoriali i cui componenti sono nominati dalla Giunta di Unioncamere sulla base delle designazioni ricevute.

Le Commissioni si riuniscono congiuntamente.

Le Commissioni Tecniche sono composte:

a) da un rappresentante per ognuna delle Federazioni regionali delle Associazioni regionali di categoria che forniscono nominativi in relazione alle Commissioni settoriali;

b) da un rappresentante per ognuno dei seguenti Ordini e/o Collegi regionali: Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri;

c) da un rappresentante designato d’intesa dalle Associazioni dei Consumatori e utenti iscritte nel relativo Registro regionale;

d) da un rappresentante di ANCI Veneto – Associazione regionale Comuni del Veneto.

La Giunta di Unioncamere nomina il Presidente di ciascuna delle Commissioni tecniche e ogni Commissione può nominare uno o più Vicepresidenti.

Se i soggetti a cui spetta la designazione non vi provvedono nelle modalità indicate ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta di Unioncamere nomina autonomamente i componenti mancanti.

Le Commissioni settoriali sono:

1) Opere edili, stradali, in pietra naturale e pavimenti, materiali e semilavorati da cava;

2) Opere in legno;

3) Opere in ferro;

4) Opere in vetro;

5) Verniciature e tappezzerie;

6) Opere verdi e florovivaistiche;

7) Impianti termo-idraulici ed elettrici.

I componenti delle Commissioni settoriali sono designati dalle principali Associazioni di categoria dei vari settori in modo da garantire la rappresentanza delle imprese della filiera produttiva; di norma quindi le Commissioni settoriali sono composte da due rappresentanti del settore Industriale, da due rappresentanti del settore Artigianato e da due rappresentanti del settore Commercio.

Se ritenuto funzionale all’attività di rilevazione, la Giunta di Unioncamere può integrare le Commissioni settoriali con esperti del settore.

Articolo 6 – Compiti e funzionamento delle Commissioni di verifica e di validazione

Le Commissioni di cui al precedente articolo 5 sono nominate dalla Giunta di Unioncamere, durano in carica tre anni e i componenti possono essere rinominati.

Ciascuna Commissione tecnica si riunisce – di norma attraverso l’uso dei mezzi telematici – almeno una volta all’anno e le riunioni sono convocate dal Presidente della Commissione che ne determina il giorno e l’ora, le riunioni sono valide quando vi è la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente di ciascuna Commissione tecnica può comunque ritenere valide le riunioni se valuta che i componenti della Commissione abbiano avuto la possibilità di condividere le informazioni e le relative decisioni attraverso strumenti telematici. Nell’analisi della normativa, della descrizione delle voci, delle schede di analisi dei costi e dei prezzi di ciascun settore, ciascuna Commissione tecnica si riunisce congiuntamente con la Commissione settoriale competente.

Ciascuna Commissione tecnica così integrata segnala ai Tecnici incaricati modifiche normative relative al settore di interesse e modifiche tecniche costruttive o di ogni altro genere, chiede approfondimenti, integrazioni o specificazioni sui prezzi dei materiali e della manodopera raccolti, verifica e chiede eventuali modifiche delle schede di analisi dei costi.

Ciascuna Commissione tecnica integrata dalla Commissione settoriale valida le descrizioni delle voci, le schede di analisi dei costi e le quotazioni raccolte oppure può chiedere una nuova riunione se gli elementi raccolti dai Tecnici incaricati necessitano di ulteriore analisi o approfondimenti.

A seguito della validazione con riferimento a tutti i settori, la Segreteria procede alla pubblicazione dei Prezziari.

Articolo 7 – Gruppo di lavoro Prezziari

Nell’ottica del miglioramento continuo dei Prezziari Unioncamere potrà ricorrere alla consultazione tecnica delle Camere attraverso la convocazione del Gruppo di lavoro Prezziari, composto da un funzionario di ciascuna Camera del Veneto.

Venezia, 02 febbraio 2021

Ultima modifica: 9 Giugno 2021