Con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013) è stato, rispettivamente, introdotto e reso operativo l’obbligo dellafatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori.
Il D.M. n. 66 del 24 aprile 2014 ha successivamente fissato nel 31 marzo 2015 la data a partire dalla quale le Pubbliche Amministrazioni potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n°55/2013.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a progetti d’investimento.
Ai sensi dell’art. 25 c. 3 del d.l 66/2014 le PA non possono procedere al pagamento di fatture elettroniche che non prevedano CIG e CUP ove previsti.
L’amministrazione dovrà rifiutare tutte le fatture elettroniche che non riportino questi dati se previsti da contratto o da termini di legge.
Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione ha ottenuto il seguente un codice univoco ufficio: UFZ42J, da inserire nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione anch’essa obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.