Lo Statuto

Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione e sede

1. Le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Veneto costituiscono mediante atto pubblico una Associazione senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 6 della Legge 580/93 e successive modifiche, degli artt. 14 e seguenti c.c. e del D.P.R. n. 361/2000, denominata: Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto). Unioncamere del Veneto ha sede in Venezia e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni Regionali, in Italia ed all’estero.

2. Unioncamere del Veneto, insieme alle altre Unioni regionali delle Camere di Commercio, ad Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane ed ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all’estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

Art. 2 – Le competenze e le funzioni

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l’Unione Regionale cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze delle Istituzioni e degli Enti Locali veneti per la trattazione e la definizione di materie e di iniziative di comune interesse. L’azione dell’Unione è focalizzata in attività e progetti a vantaggio diretto delle Camere di Commercio associate. In particolare:

a) svolge, nell’ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;

b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell’economia   regionale, della semplificazione nei rapporti tra le imprese e le P.A., cura e realizza studi e ricerche;

c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere di Commercio associate,  favorisce  politiche comuni del sistema camerale regionale ed individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della regione Veneto e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;

d) promuove l’elaborazione di proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell’interesse del sistema economico regionale;

e) promuove, coordina e realizza l’esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 580/93 e successive modifiche, al fine di assicurarne una gestione più efficace e di perseguire economie di scala, con particolare riferimento alla tutela del consumatore e della fede pubblica, al sostegno alla competitività delle imprese e del territorio regionale, allo sviluppo e promozione del turismo, alla valorizzazione del patrimonio culturale, all’accompagnamento e alla preparazione delle imprese ai mercati internazionali, all’orientamento al lavoro ed alle professioni, alla transizione ecologica e digitale;

f) promuove e coordina, anche in collaborazione con Unioncamere italiana, l’utilizzo da parte della rete camerale del Veneto dei programmi e dei fondi europei, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;

g)  svolge attività informative, formative e di orientamento, di ricerca e sviluppo tecnologico, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti e soggetti pubblici e privati;

h) può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;

i)è destinataria dell’attribuzione di funzioni da parte dell’Unione Europea, dello Stato e, sulla base di apposite convenzioni o protocolli d’intesa, di specifiche attività da parte della Regione Veneto;

l)favorisce tavoli di concertazione per elaborare gli strumenti generali per il governo dell’economia che interessano i settori economici regionali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità l’Unione Regionale promuove epartecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli d’intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell’ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

Art. 3 – I rapporti con la Regione Veneto, gli Enti Locali e le altre Autonomie funzionali

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescitadel sistema economico veneto, l’Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Veneto perindividuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione.

2. I rapporti di collaborazionecon la Regione Veneto sono  definiti tramite accordi quadro, protocolli d’intesa e convenzioni stipulati dall’Unione Regionale in rappresentanza delle Camere di Commercio associate, e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.

3. Secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 9 e dall’art. 6 comma 5 dellaLegge 580/93 esuccessive modifiche, l’Unione Regionale può formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione Veneto ed agli Enti Locali veneti sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

4. L’Unione Regionale promuove appositi provvedimenti per definire, d’intesa con la Regione Veneto, gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle competenze del sistema camerale regionalecon quelle delle Associazioni regionali, delleAmministrazioni Provinciali e dei Comuni al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell’economia e del territorio regionale valorizzandonela dimensione locale.

5. L’Unione Regionale promuove le collaborazioni con altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e l’esercizio delle competenze assegnati dalla normativa statale e regionale.

Art. 4 – Gli Organi

1. Sono organi dell’Unione Regionale:

– il Consiglio;

– la Giunta;

– il Presidente;

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Presidente  ed il Collegio dei revisori dei conti durano in carica  tre esercizi. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all’organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

3. Tutti i componenti degli organi sono rieleggibili.

Art. 5 – Il Consiglio

1. Il Consiglio, organo di indirizzo   dell’Unione Regionale, è composto dai Presidenti delle Camere di Commercio del Veneto e da 3 Consiglieri per ogni Camera di Commercio associata, nominati con provvedimento della Giunta, scelti nell’ambito della Giunta di ciascuna Camera di Commercio associata.

2. In caso di impedimento di un componente, è consentita, di volta in volta, la delega ad altro Consigliere  dell’Unione designato dalla  medesima Camera, sottoscritta anche dal Presidente della Camera.

Art. 6 – Le competenze del Consiglio

Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali dell’azione dell’Unione Regionale;

b) nomina, su proposta della Giunta e con la maggioranza prevista dall’art. 11, il Presidente dell’Unione Regionale scegliendolo tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate;

c) approva le linee strategiche comuni triennali di sviluppo del sistema camerale regionale e, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, le linee generali programmatiche d’attività ed il  preventivo economico per l’anno successivo, determinando la misura della contribuzione delle Camere di Commercio associate; inoltre, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, approva il  bilancio di esercizio dell’anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull’attività svolta e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

d) approva i provvedimenti di variazione al preventivo economico, che comportino variazioni nelle voci complessive di entrata e di uscita e ratifica quelli assunti, in via d’urgenza, dalla Giunta;

e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente;

f) delibera lo Statuto e le sue modifiche, con la maggioranza prevista all’art. 18;

g) determina l’entità  delle indennità e dei rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico dal Presidente dell’Unione Regionale e dai componenti degli Organi, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 7 – Le modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato, in prima e seconda convocazione, dal Presidente dell’Unione Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata. Con le stesse modalità il Consiglio è convocato quando ne sia fatta motivata richiesta da una o più Camere di commercio associate.

2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate, mediante posta elettronicacertificata,almeno 3 giorni prima della riunione.

3. Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà, arrotondata all’unità superiore, delle Camere di Commercio aderenti; in seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti rappresentativi di almeno la metà, arrotondata all’unità superiore, delle Camere di Commercio aderenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto all’art. 19; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio può svolgere le proprie attività anche utilizzando sistemi di video/teleconferenza.

Art. 8 – La Giunta

1. La Giunta è costituita daiPresidenti delle Camere di Commercio associate.

2. I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono delegare un membro della propria Giunta camerale per eventuali sostituzioni in caso di impedimento.

3. Alle sedute della Giunta partecipano  i Segretari Generali delle Camere di Commercio associate.

Art. 9 – Le competenze della Giunta

1. Spetta alla Giunta:

a) nominare il Vice Presidente Vicario dell’Unione Regionale, scegliendolo tra i propri componenti;

b) predisporre il preventivo economico annuale, con il relativo programma di attività, i loro aggiornamenti, il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

c) predisporre le linee strategiche comuni triennali di sviluppo del sistema camerale regionale,da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

d) adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione del programma di attività dell’Unione Regionale;

e) nominare, su proposta del Presidente dell’Unione Regionale, il Segretario Generale, scegliendolo anche tra i Segretari Generali delle Camere di commercio associate diverse dalla Camera di provenienza del Presidente stesso;

e-bis) nominare, su proposta del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e/o il Direttore Operativo;

f) nominare i rappresentanti dell’Unione Regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell’Unione Regionale;

g) istituire Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro e Comitati;

h) adottare i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e tutti gli altri regolamenti relativi alla vita dell’Unione Regionale;

i) affidare, anche in attuazione del precedente punto h), ai Segretari Generali delle Camere di Commercio del Veneto o ad esperti, la predisposizione e/o la realizzazione di progetti specifici di interesse del sistema veneto, stabilendone le modalità operative, compresi i relativi compensi;

j) determinare la dotazione organica e la struttura organizzativa dell’Ente;

k) deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni  dell’Unione Regionale, nonché sugli accordi di programma, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

l) deliberare, in via di urgenza, i provvedimenti di variazione del preventivo economico annuale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;

2. La Giuntadelibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell’ambito delle finalità statutarie.

3. La Giunta può delegare parte delle sue competenze, diverse da quelle descritte al comma 1, e/o affidare incarichi ad esse relativi a uno o più dei suoi membri, determinando indirizzi e durata della delega e degli incarichi stessi.

Art. 10 – Le modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell’Unione Regionale, che ne predispone l’ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica certificata. In caso di particolare urgenza, tale termine è ridotto a 48 ore.

2. Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.

3. Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

4. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta può svolgere le proprie attività anche utilizzando sistemi di video/teleconferenza.

Art.   11 – Il Presidente e il Vice Presidente Vicario

1. Il Presidente dell’Unione Regionale è il legale rappresentante dell’Ente ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell’Unione Regionale e del sistema camerale regionale, nei confronti delle Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi di governo nazionali, regionali e locali, delle Categorie economiche. Viene nominato dal Consiglio su proposta della Giunta, dura in carica tre  esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di Commercio di appartenenza, nel qual caso decade automaticamente anche dalla carica nell’Unione Regionale.

2. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

4.  Coordina la presenza dell’Unione negli organismi da essa partecipati, nonché l’intervento della stessa in comitati, audizioni, consultazioni ed in ogni altra iniziativa utile a promuovere le finalità statutarie.

5. In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima seduta utile.

6.  Il Vice Presidente Vicario dura in carica tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica del Presidente, salvo che cessi dalla carica di Presidente della Camera di Commercio di appartenenza, nel qual caso decade automaticamente dalla carica nell’Unione regionale. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento o assenza dello stesso.

7. In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice Presidente convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

Art.  12 – Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica dell’Unione Regionale,collabora con gli Organi della stessa nell’espletamento delle funzioni di indirizzo e nell’attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all’art. 2. In particolare contribuisce all’attività di coordinamento a favore delle Camere di Commercio associate attraverso lo scambio di esperienze, la definizione di programmi, progetti ed iniziative di comune interesse, nonché delegando i propri componenti a coordinare le Commissioni di studio, i Gruppi di lavoro e i Comitati di cui all’art. 9 comma 1 lett. g).

2. Il Comitato dei Segretari Generali esprime, su richiesta della Giunta o del Consiglio, pareri e proposte in ordineall’attività dell’UnioneRegionale.

3. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio associate ed è convocato dal Segretario Generale dell’Unione Regionale.

4. Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale dell’Unione Regionale ovvero, qualora quest’ultimo non sia un Segretario Generale di una Camera associata, dal Segretario Generale coordinatore, che ne coordina i lavori.

5. Al Comitato dei Segretari Generali, di volta in volta, possono essere invitati a partecipare esperti e consulenti in relazione agli argomenti da trattare.

6. Il Segretario Generale dell’Unione Regionale allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.

Art.  13 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dirige gli ufficidell’Unione, ne determina, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta, gli assetti organizzativi, ne gestisce e coordina le attività nell’ambito di un’autonomia di spesa deliberata dalla Giunta stessa; è il responsabile delle procedure amministrative, verifica la legittimità delle delibere e degli atti sottoposti alla approvazione degli Organi.

2.E’ il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Sulla base delle deliberazioni della Giunta adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale ed assegna i premi di risultato e diproduttività al personale, nell’ambitodegli stanziamenti previsti dal  preventivo economico annuale e dalle deliberazioni della Giunta.  Adotta, con proprie determinazioni, tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e la realizzazione del programma.

3. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta.

4. Convoca il Comitato dei Segretari Generali, vi partecipa e, qualora sia stato scelto tra i Segretari Generali delle Camere di commercio associate diverse dalla Camera di provenienza del Presidente, lo presiede.

5. Qualora il Segretario Generale sia il Segretario Generale di una Camera associata, mediante apposito atto convenzionale tra la Camera di appartenenza e l’Unione Regionale viene regolata la tipologia di prestazione lavorativa del Segretario Generale e il rimborso delle spese per l’esercizio dell’incarico.

6. Il Segretario Generale propone alla Giunta la nomina di un Vice Segretario Generale, con funzioni vicarie rispetto ai poteri e ai compiti assegnati a sé medesimo, e/o di un Direttore Operativo, a cui delegare parte delle sue funzioni.

Art.  14 – Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative

1. Agli Organi di governo compete l’attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati; al Segretario Generale e alla dirigenza dell’Unione Regionale spetta la gestione operativa, amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Il Segretario Generale e i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività posta in essere, della gestione e dei relativi risultati rispetto agli obiettivi loro affidati.

Art.  15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio,dura in carica tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. Vigila sull’osservanza delle normative vigenti e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul  preventivo economico annuale, sul  bilancio d’esercizio e sui risultati della gestione.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti,  designati, rispettivamente,  dalla Regione Veneto, dal Ministero dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e dal Ministero dello sviluppo economico.  I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

3. Il Collegio può svolgere le proprie attività anche utilizzando sistemi di video/teleconferenza.

Art.  16 – Il personale

1. L’Unione Regionale si avvale per il suo funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione e nel rispetto della normativa vigente, nei limiti di un contingente numerico fissato dalla Giunta in relazione alle esigenze dell’Ente, a seconda dei livelli, con il contratto collettivo nazionale del terziario, o con il contratto collettivo nazionale per i dirigenti del terziario, o, se definito, da altro contratto adottato in sede di contrattazione nazionale.

2. La dotazione organica, di cui all’art. 9 punto j) del presente Statuto, deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell’Unione Regionale.

3. Il personale dell’Unione Regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell’Unione Regionale, anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate o presso uffici distaccati dell’Unione Regionale situati nella regione od all’estero.

4. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali possono essere istituiti presso l’Unione Regionale Comitati o Gruppi di Lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta o dal Comitato dei Segretari Generali.

Art.  17 – Finanziamento

1. Il finanziamento ordinario dell’Unione Regionale è assicurato:

a) da un’aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell’art.  7 comma 7 della Legge 580/93 e successive modifiche;

b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;

c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall’Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;

d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso Unioncamere italiana, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all’art. 18 comma 9 della Legge 580/93 e successive modifiche;

e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui alla lettera a);

f) da qualsiasi altro introito derivante dall’attività svolta.

2. L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare.

3. E’ fatto espresso divieto di distribuire fra le Camere associate utili od avanzi di gestione.

Art.  18 – Procedure per l’approvazione delle modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate  con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

Art.  19 – Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio in conformità alla normativa vigente in materia nel tempo e comunque con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le attività risultanti dalla liquidazionesaranno ripartite fra le Camere di Commercio associate in proporzione alle quote versate nell’ultimo triennio, per il perseguimento di compatibili e analoghe finalità.

Art.  20 – Norme transitorie e finali

1. Gli organi non elettivi attualmente in carica vi rimangono fino al compimento del loro mandato, così come disciplinato al momento della rispettiva nomina.

2. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

3. Le modifiche statutarie si applicano a decorrere dalla pubblicazione nel BURV del provvedimento di loro approvazione da parte dei competenti organi regionali.

deliberato dal Consiglio in data 26.05.2023

Ultima modifica: 21 Luglio 2023