Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento “REACH” (acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals“), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.
Il regolamento REACH si prefigge i seguenti obiettivi:
- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE;
Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:
- l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è ad Helsinki. L’Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento e organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall’industria;
- la registrazione di una sostanza che consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali;
- la valutazione da parte dell’ECHA e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l’ambiente siano adeguatamente controllati;
- l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti”, come le sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli interferenti endocrini (IE);
- l’adozione di restrizioni di portata generale che riguardano tutte le imprese che producono o immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici;
- attività volte a garantire la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie meno pericolose;
- l’accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche;
- l’attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (Helpdesk nazionali);
- l’attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento;
Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP dall’acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.
Per informazioni e approfondimenti collegarsi direttamente al sito dell’Helpdesk