Credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) – 2026

[online 09.02.2026] La legge di bilancio 2026 ha previsto che il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito “ZLS”), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’art. 1, commi 445 – 447 della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 della legge, per l’anno 2026 è pari a 100 milioni di euro.

Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Per approfondimenti tecnici e per la modulistica consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/zls-2026