Venezia | Entra in vigore a decorrere dal 9 maggio 2018 il decreto legislativo (entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta mentre fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109) recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Le imprese del settore agroalimentare sono sottoposte all’obbligo, sanzionato dal decreto legislativo n. 231/2017, di riportare anche sull’etichetta la dichiarazione nutrizionale ed eventuali claims.
Esso stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 tra cui:
– le pratiche leali di informazione (art. 3);
– gli obblighi informativi da parte degli OSA (art. 4);
– l’apposizione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (art. 5);
– le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 6);
– la vendita a distanza (art. 7).
Nella norma vengono poi prese in considerazione le sanzioni per la violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in particolare per quanto riguarda:
– la denominazione dell’alimento (art. 8);
– l’elenco degli ingredienti (art. 9);
– i requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10);
– l’indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11);
– il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12);
– il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);
– il titolo alcolometrico (art. 14);
– le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).
Vengono quindi stabilite le sanzioni per le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti (art. 16).
Il decreto infine stabilisce ulteriori obblighi, e relative sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa, sui seguenti aspetti dell’etichettatura e della vendita di alimenti:
– diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare (art. 17);
– vendita di alimenti non preimballati tramite distributori automatici o locali automatizzati (art. 18);
– vendita di alimenti non preimballati (art. 19);
– le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore (art. 20).
Da sottolineare la definizione, nel nuovo decreto, del “soggetto responsabile” che risulta essere l’OSA – Operatore del Settore Alimentare- con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, il responsabile è l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.
Nel decreto si chiarisce che l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF oltre all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
PIATTAFORMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Un supporto efficace nella corretta attuazione delle norme nutrizionali e nella etichettatura per le piccole e microimprese, oltre che strumento volto a garantire informazioni utili ai consumatori, è dato da Food Label Check: una piattaforma che grazie ad un programma online, pratico ed intuitivo, ideato dal Sistema delle Camere di Commercio italiane consente la compilazione immediata di bozze di etichette di prodotti alimentari, con ingredienti, dosi ed eventuali presenze di allergeni.
In Veneto il programma – dalla entrata in vigore il 13 dicembre 2016 del Reg. 1169/2011 e del decreto legislativo 231/2017 – è gestito da Unioncamere Veneto con il contributo della Regione del Veneto. Food Label Check permette di stampare etichette, ed offre anche ai produttori con diversa competenza, un servizio in grado di conferire certezza, sicurezza legale e trasparenza sul contenuto e sulle caratteristiche nutrizionali dei propri prodotti.
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