Venezia, 14 gennaio 2016 – Il primo dicembre 2015 è stato pubblicato il provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con il ragioniere generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, riguardante le istruzioni operative per l’utilizzo della modalità di pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.
Il provvedimento entra in vigore decorsi i sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia. A decorrere dalla medesima data, la Dogana non potrà più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria dello Stato. Resterà possibile effettuare pagamenti con assegni circolari non trasferibili intestati, per quanto riguarda i pagamenti effettuati presso l’ufficio di Venezia, a “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Venezia”.
L’ufficio delle Dogane di Venezia, con decorrenza 25 gennaio 2016, non accetterà più gli assegni circolari non trasferibili intestati alla Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Venezia.
L’utilizzo degli assegni circolari è ancora possibile, ma limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’ufficio delle Dogane di Venezia, secondo le condizioni stabilite dalla circolare, emessi da istituti bancari presenti sul territorio dell’Ufficio delle Dogane di Venezia.
Per maggiori informazioni pagamento tramite bonifico