Venezia, 3 giugno 2013 – Entro il 30 giugno 2013 c’è l’obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel Registro imprese, già previsto per le società, anche alle imprese individuali.
Le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del decreto devono dichiarare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le domande prive di indicazione dell’indirizzo PEC dell’impresa verranno sospese dall’Ufficio in attesa del relativo adeguamento e, in mancanza, verranno rifiutate.
Le imprese individuali “attive e non soggette a procedura concorsuale” già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 e le imprese individuali iscritte dopo tale data ma con domanda di iscrizione presentata prima del 20 ottobre 2012, dovranno denunciare al Registro delle imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.
Per effettuare l’adempimento relativo alla comunicazione dell’indirizzo PEC è necessario procedere alla trasmissione di una pratica telematica mediante una delle seguenti opzioni:
– i titolari dell’impresa individuale già in possesso di una casella PEC rilasciata da uno dei Gestori autorizzati e con firma digitale valida, possono procedere con la “pratica semplice” disponibile nel sito www.registroimprese.it;
– in assenza della firma digitale, bisognerà rivolgersi ad un intermediario abilitato alla trasmissione di pratiche telematiche al Registro delle imprese, che procederà all’adempimento con ComunicaStarweb.